Articolo 102 Terzi affidatari di lavori del contraente generale

1. Ai terzi affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 194, comma 7, del codice sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dal presente regolamento per la corrispondente categoria e classifica di importo. I CEL sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi a cura del medesimo all’ANAC.

2. Ai terzi affidatari del contraente generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80, comma 11.