Articolo 106 Obblighi di comunicazione e attività di verifica

1. L’impresa che ha trasferito l’azienda o un suo ramo ne fornisce comunicazione entro dieci giorni dalla registrazione dell’atto di trasferimento alla SOA che ha rilasciato l’attestazione in corso di validità e all’ANAC pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 213, comma 13, del codice.

2. La SOA cha ha sottoscritto il contratto di attestazione con un’impresa che intende avvalersi dei requisiti di un’impresa dante causa trasmette all’ANAC il modulo di cui all’allegato D e la documentazione ivi indicata.

3. Qualora l’impresa dante causa sia in possesso di attestazione rilasciata da altra SOA, contemporaneamente alla trasmissione all’ANAC dei documenti e del modulo di cui al comma precedente, la SOA che ha sottoscritto il contratto con l’impresa avente causa trasmette il modulo e la documentazione allegata anche alla SOA che ha rilasciato l’attestazione all’impresa dante causa.

4. La SOA che ha attestato l’impresa dante causa provvede, entro quindici giorni dal ricevimento del modulo di cui al comma 2 e della documentazione allegata oppure dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, alla decadenza o alla revisione dell’attestazione con decorrenza dalla data di efficacia del contratto di cessione e trasmette all’ANAC, entro i successivi quindici giorni, il provvedimento di decadenza dell’attestazione o l’attestazione revisionata.

5. La SOA che ha stipulato il contratto con l’impresa avente causa, qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l’attestazione all’impresa dante causa, prima del rilascio dell’attestazione, verifica l’avvenuta decadenza o revisione dell’attestazione dell’impresa dante causa.

6. L’ANAC inserisce nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice, in corrispondenza dell’attestazione dell’impresa avente causa, l’annotazione contenente l’informazione che l’attestazione è stata rilasciata a seguito di un’operazione di cessione che ha comportato l’utilizzo dei requisiti di altra impresa in possesso di attestazione.

7. Gli adempimenti previsti dai commi dal 2 al 5, sono eseguiti secondo le indicazioni fornite dall’ANAC.

8. Qualora l’ANAC riscontri che le SOA non hanno ottemperato agli adempimenti di cui ai commi dal 2 al 5, ferma restando l’adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori a carico delle stesse SOA inadempienti ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice, sollecita l’assunzione, da parte della SOA dell’impresa dante causa, del provvedimento di decadenza o di revisione dell’attestazione. In caso di protrazione dell’inadempienza, l’ANAC avvia un procedimento finalizzato all’annullamento dell’attestazione o alla sua revisione con la relativa successiva annotazione nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.