Articolo 110 Contratto di avvalimento e qualificazione mediante avvalimento
1. Il contratto di avvalimento indica in modo specifico ed esauriente:a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria.
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;
e) la condizione di cui all’articolo 109, comma 2, secondo periodo;
f) ogni altro elemento utile a determinare con precisione l’oggetto del contratto.
2. Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice, l’impresa ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese di cui all’articolo 108, comma 2, e di comunicare alla SOA e all’ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all’ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.
5. L’impresa ausiliata per conseguire la qualificazione deve possedere:
a) i requisiti di cui agli articoli 85 e 87 in proprio;
b) i requisiti di cui all’articolo 86 anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria.
6. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo.
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’ANAC.
8. Ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice, la SOA verifica che l’impresa ausiliaria sia in possesso anche dei requisiti di cui all’articolo 85.