Articolo 116 Requisiti di ordine generale del contraente generale

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione del contraente generale sono quelli previsti dall’articolo 80 del codice.

2. Il sistema di qualificazione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 80, comma 3, del codice, anche avvalendosi alla Banca Dati Nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, comma 1, del medesimo codice.

3. Le imprese in possesso di un’attestazione SOA in corso di validità, rilasciata ai sensi della parte II, titolo I, possono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante presentazione dell’attestazione SOA.

4. Nel caso di cui al comma 3, la validità dell’attestazione a contraente generale non può essere superiore a quella dell’attestazione SOA. Il contraente generale provvede a comunicare al Sistema di qualificazione l’eventuale tempestivo rinnovo della stessa. In tal caso l’attestazione a contraente generale prosegue nella sua validità sino alla scadenza ordinaria.