Articolo 118 Procedure per la qualificazione del Contraente generale
1. Le imprese che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all’articolo 114, inviano per posta certificata al Sistema di qualificazione:a) la domanda di qualificazione;
b) la documentazione concernente il possesso dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, indicata negli articoli da 121 a 123;
c) l'attestato del versamento degli oneri di cui all’allegato E- Parte II.
2. La domanda e la documentazione trasmesse devono essere conformi alle istruzioni di dettaglio e ai modelli pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ogni documento deve recare la sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore. Tutte le comunicazioni avvengono via posta elettronica certificata.
3. Il Sistema di qualificazione, ricevuta la domanda, verifica la completezza della medesima e della documentazione allegata entro sessanta giorni. Nel caso di verifica positiva della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso, quali dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata. All’impresa viene comunicata l’eventuale incompletezza della documentazione presentata ai fini dell’integrazione e la conseguente interruzione del termine dei sessanta giorni. In assenza di riscontro da parte dell’impresa alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, il Sistema di qualificazione procede a formale diffida per posta certificata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, la richiesta di qualificazione decade. Il Sistema di qualificazione, anche d’ufficio, acquisisce la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. Verificati i contenuti della documentazione trasmessa e conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a sessanta giorni dall'avvio del procedimento, fatta salva l'eventuale interruzione del termine, il Sistema di qualificazione trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito detto riscontro, il sistema di qualificazione procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Sistema di qualificazione, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.
5. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata ed all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7.
6. Il Sistema di qualificazione può provvedere, successivamente al rilascio dell’attestazione, a verifiche, anche a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per posta certificata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità.
7. L'attestazione rilasciata dal sistema di qualificazione cessa comunque di avere validità ove l'impresa cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il sistema di qualificazione cura le conseguenti comunicazioni all'impresa interessata, all'ANAC, e assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Le imprese attestate comunicano al sistema di qualificazione, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale.
9. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione, il contraente generale presenta l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui al presente articolo.