Articolo 123 Qualificazione dei consorzi di cooperative
1. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, secondo quanto indicato all’articolo 115.2. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari esclusivamente a propri consorziati, ammessi al sistema di qualificazione SOA per qualunque classifica. In tal caso:
a) la prevista assegnazione delle attività è comunicata dal consorzio in sede di presentazione dell’offerta, per le procedure aperte, e in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per le procedure ristrette;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell’articolo 198 del codice;
d) il consorzio, per effetto dell’aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l’assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi dell’articolo 194 del codice. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al medesimo articolo 194 del codice.