Articolo 126 Disposizioni preliminari
1. Ai fini della composizione della commissione giudicatrice ai sensi dall’articolo 77, comma 1 del codice, è sufficiente l’individuazione, quale componente, di un soggetto esperto anche in uno o più specifici aspetti relativi all’oggetto del contratto ai fini della valutazione tecnica ed economica delle offerte.2. Nel caso di procedure di cui agli articoli 61 e 62 del codice, è dato avviso del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali immediatamente o comunque entro 5 giorni dal termine di ricezione delle offerte.
3. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
4. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, la dichiarazione di cui al comma 3 è resa da soggetto munito di delega conferita dal consorzio o dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d) del codice o consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e) del codice già costituiti, GEIE di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g) del codice, aggregazione di imprese di rete costituita in raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del codice, la dichiarazione è resa dal mandatario. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti e aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in raggruppamento temporaneo, la dichiarazione è resa singolarmente da tutti gli operatori economici raggruppati o da soggetto munito di delega di tutti detti operatori.
5. Nel caso dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del codice è riferita al consorzio e ai consorziati indicati quali esecutori. Per i suddetti consorzi i requisiti di partecipazione relativi al possesso di certificazioni rilasciate da organismi di valutazione della conformità sono posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori delle attività relative alle certificazioni richieste.
6. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, durante la procedura di gara cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è ammesso alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 83 del codice.
7. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 30, comma 4, e 50 del codice, l’indicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 può essere effettuata dalle stazioni appaltanti anche tenendo conto degli accertamenti resi in esito alla consultazione della banca dati e dell’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
8. Con riferimento a quanto previsto nell’articolo 50 del codice in ordine alla clausola sociale, la stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi alla documentazione amministrativa un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.
9. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 del codice, le stazioni appaltanti contraenti comunicano all’aggiudicatario l’elenco e i dati relativi al personale rilevante dell’operatore economico uscente nell’esecuzione del precedente contratto di titolarità della detta stazione appaltante. L’aggiudicatario, sulla base dell’elenco e dei dati comunicati, elabora e trasmette alla stazione appaltante contraente il progetto di assorbimento di cui al comma 8.