Articolo 130 Contenuti dell’offerta per contratti di concessione e di partenariato pubblico privato
1. Per le concessioni e per ogni strumento di partenariato pubblico privato, in relazione a quanto previsto nel bando e alla tipologia e oggetto del contratto, al fine di realizzare un efficace monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, le stazioni appaltanti prevedono il seguente contenuto minimo dell’offerta:a) il piano economico-finanziario redatto in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo e gli elaborati previsti nel bando;
b) il prezzo richiesto dal concorrente per il contratto di concessione o di partenariato pubblico privato;
c) l’importo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
d) il canone che l’amministrazione aggiudicatrice deve corrispondere per la disponibilità ottimale dell’opera e per la prestazione di servizi per i quali va indicato il livello quantitativo e qualitativo;
e) il meccanismo di variazione del canone commisurato alla ridotta o mancata disponibilità dell’opera e alla ridotta quantità e qualità dei servizi resi;
f) il tempo di esecuzione della progettazione;
g) il tempo di esecuzione dei lavori;
h) la durata del contratto;
i) i servizi che il concorrente richiede di sfruttare direttamente, indicando il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza e il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità per i servizi destinati agli utenti;
l) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
m) la quota di lavori che il concorrente intende affidare a terzi;
n) eventuali garanzie a favore della stazione appaltante a copertura dei rischi generati dal trasferimento da parte di quest’ultima di utilità economiche all’affidatario del contratto, a fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi;
o) la documentazione prevista dai provvedimenti di natura regolatoria adottati dalle Autorità di settore; p) la valutazione dei rischi connessi all’intervento da realizzare.
2. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 147 se il responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Gli adempimenti necessari per l’avvio delle procedure di esecuzione del decreto di esproprio e conseguente immissione in possesso o per l’emissione del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.