Articolo 135 Offerte anormalmente basse
1. Nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al responsabile del procedimento o se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del codice, o di apposita commissione.2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal responsabile del procedimento che può avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 ovvero della commissione giudicatrice. Ove la documentazione di gara preveda la riparametrazione del punteggio in quanto nessuna offerta ha ottenuto il punteggio massimo, i calcoli di cui all’articolo 97 del codice per l’individuazione delle offerte anormalmente basse sono effettuati sui punteggi attribuiti alle offerte precedentemente alla riparametrazione.
3. L’apposita commissione di cui può avvalersi il RUP è nominata dalla stazione appaltante, utilizzando in via prioritaria personale interno alla stessa, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all’interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso i commissari sono nominati con le medesime modalità previste per la nomina della commissione giudicatrice.
4. Individuate le offerte da sottoporre alla verifica ai sensi dell’articolo 97 del codice, si procede alla chiusura della seduta pubblica e alla comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 97, commi 1, del codice con le modalità previste ai commi 1e 2.