Articolo 141 Garanzie definitive e centrali committenza
1. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, ove la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del codice sia detenuta dalla centrale di committenza in favore delle stazioni appaltanti contraenti, lo svincolo nella misura massima dell’80 per cento di cui all’articolo 103, comma 5, del codice, può avvenire sulla base di autocertificazioni dell’operatore economico attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando che lo svincolo dell’ammontare residuo avviene sulla base del certificato di collaudo che le stazioni appaltanti contraenti, per il tramite del proprio responsabile del procedimento, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.