Articolo 145 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

1. Il RUP, dopo la stipulazione del contratto, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che è completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna modifica alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresì ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti, stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106, del codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. Il RUP, sentito il progettista del progetto definitivo, procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 147 per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’avente titolo entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la procedura di cui all’articolo 108 del codice.

7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 109, del codice, in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

8. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a verifica secondo quanto previsto dal codice.