Articolo 16 Quadro economico dell’opera o dell’intervento

1. Il quadro economico dell’opera o dell’intervento è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, è così articolato:

a) lavori a corpo, lavori a misura;

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

c) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2. a) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;

2. b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;

3) allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze ai sensi dell’articolo 27 commi

3, 4, 5 e 6 del codice;

4) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;

5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del codice;

6) acquisizione aree o immobili, indennizzi;

7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente; al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; alle conferenze dei servizi; alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; all’assistenza giornaliera e contabilità; all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del codice;

9) spese di cui all’articolo 113, comma 4 del codice;

10) spese strumentali di cui all’articolo 23, commi 11 bis e 11 ter, del codice

11) spese per commissioni giudicatrici;

12) spese per pubblicità;

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

15) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 25, comma 12 del codice;

16) somme per oneri di discarica, ove non compensati all’interno dei lavori di cu alla lettera a);

17) nel caso di affidamento a contraente generale, l’importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 194, comma 20, del codice, non soggetto a ribasso; l’eventuale importo relativo agli oneri di cui all’articolo 196, comma 1, del codice;

18) qualora non inserite nei lavoro oggetto di affidamento, le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, di cui all’articolo 23, comma 6, del codice. Tali opere non possono comunque eccedere l’importo stabilito per legge espresso in percentuale del costo complessivo dell’opera o del lavoro; costi per il monitoraggio ambientale;

19) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;

20) I.V.A. ed eventuali altre imposte;

21) ogni altra voce di costo giustificata da previsioni normative o dalla specificità dell’intervento.

2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti, di cui al comma 1, lettera c), numero 4, e ad eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1, la lettera c), numero 1) non devono superare complessivamente il dieci per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

3. E’ obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari almeno al tre percento del costo presunto degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della parte VI, titolo I, CAPO II, del codice.

4. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l’accantonamento di cui al comma 3. Le somme restano iscritte nell’accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.