Articolo 180 Difetti e mancanze nell’esecuzione

1. Riscontrandosi, nel corso di una visita di collaudo in corso d’opera, difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, l’organo di collaudo prescrive, nel relativo verbale di visita, la tempestiva rimozione delle carenze riscontrate.

2. Riscontrandosi, nel corso della visita finale di collaudo, difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, tali da pregiudicare la stabilità o l’agibilità dell'opera, oppure la sua funzionalità o la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, e da rendere quindi l’opera inaccettabile, l'organo di collaudo prima dell'emissione del certificato di non collaudabilità procede ai sensi dell’articolo 183.

3. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 176, comma 3.

4. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità o l’agibilità dell'opera, oppure la sua funzionalità o la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.