Articolo 220 Obblighi di comunicazione e verifica dei requisiti

art.li 6, 7 e 8 d.m. n. 263/2016

1. Per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all’articolo 83 del codice, richiesti per la partecipazione alle gare per gli affidamenti dei servizi. di cui all’articolo 215, i soggetti di cui agli di cui agli articoli 217, 218, e 219, comma 5, comunicano alla banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 81, comma 1, del codice, i seguenti dati:

a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 217e 218, nonché ogni loro successiva variazione;

c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

d) entro cinque giorni dalla comunicazione dell’atto di nomina del direttore tecnico al registro delle imprese, indipendentemente dall’intervenuta registrazione, la delibera di nomina del direttore tecnico.

2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di cui all’articolo 215.

3. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 217 e 218, si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.