Articolo 223 Concorso di progettazione
art. 260 d.P.R. n. 207/20101. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto di fattibilità.
2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall’articolo 222, comma 2, con esclusione della lettera d), contiene l’indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 154, comma
4, del codice;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di procedura ristretta;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del “peso” o del “punteggio” da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 4.
3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 14, comma 3.
5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allegato I.
6. Ai sensi dell’articolo 154, comma 3, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a), del codice, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere b) e c), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto stesso, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.