Articolo 228 Numero massimo di candidati da invitare
art. 265 d.P.R. n. 207/20101. 1.nel caso di in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 91, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all’articolo 229, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all’allegato L.
3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.