Articolo 231 Disposizioni generali

art. 268 d.P.R. n. 207/2010

1. Ai servizi di cui all’articolo 215, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93 del codice. Ai servizi di cui all’articolo 215 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 103 del codice.

2. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del codice, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del codice sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera c), del codice, le stazioni appaltanti possono richiedere, nel bando o nella lettera di invito, ai soggetti incaricati di svolgere i servizi di cui all’articolo 215 un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, mediante una garanzia prestata per un massimale non superiore al dieci per certo dell’importo dei lavori oggetto del servizio.