Articolo 238 Penali

1. La commisurazione delle penali di cui all’articolo 113 bis, comma 4 del codice può avvenire, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni contrattuali, anche su base oraria.

2. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, le penali applicate da ciascuna stazione appaltante contraente non possono superare complessivamente la misura massima del dieci per cento del valore del proprio contratto; le penali applicate dalla centrale di committenza non possono superare complessivamente la misura massima del dieci per cento del valore massimo complessivo del contratto stipulato dalla centrale stessa, tenuto conto delle penali applicate dalle stazioni appaltanti contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.