Articolo 244 Utilizzo dei cataloghi elettronici

1. Nel caso di presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico di cui all’articolo 57, del codice, ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento, l’adattamento delle offerte e la previa raccolta delle relative informazioni avvengono con modalità completamente automatizzate che consentono la compilazione automatica delle offerte mediante estrazione delle offerte dai cataloghi.

2. Il sistema telematico notifica agli operatori economici, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l’ora in cui avverrà l’attività di raccolta delle informazioni presenti a catalogo e necessarie ai fini della compilazione automatica delle offerte adattate ai sensi dell’articolo 57 del codice, indicando le modalità e i termini attraverso cui gli operatori possono rifiutare la raccolta di informazioni dal proprio catalogo.

3. Al termine delle operazioni di compilazione di cui al comma 2, il sistema attribuisce automaticamente, sulla base di algoritmi, il punteggio alle offerte sulla base di quanto previsto nella documentazione di gara e redige automaticamente la graduatoria ai fini dell’aggiudicazione. Nel caso di presenza di errori materiali nella raccolta di informazioni segnalati dall’operatore risultato primo nella graduatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 57, comma 2 del codice, il sistema procede alla correzione e alla redazione automatica della conseguente graduatoria.

4. Le centrali di committenza possono gestire secondo le modalità di cui al presente articolo l’intera procedura per conto delle stazioni appaltanti ai fini della realizzazione delle sessioni di acquisto di cui all’articolo precedente.