Articolo 247 Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP

1. L’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Il direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 5, comma 5;

2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il direttore dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all’importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

4. Ai sensi degli articoli 101, comma 6-bis, e 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture di particolare importanza, come individuati dall’articolo 5, comma 5, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 249 a 256.