Articolo 250 Avvio dell’esecuzione del contratto e sospensione

1. Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall’esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.

2. Quando nei casi previsti dall’articolo 32 del codice è disposta l’esecuzione anticipata, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indicando nel verbale le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire. In caso di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione redige apposito verbale in cui, previa verifica, indica quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.

3. Si applicano l’articolo 147, commi 12 e 14, e l’articolo 152.