Articolo 256 Il controllo amministrativo-contabile
1. Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto, che devono essere conformi alle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Nel caso di contratti, che prevedano consegne o prestazioni parziali, i termini per accertare la conformità sono quelli previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Resta ferma la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.