Articolo 260 Estensione della verifica di conformità
1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto, a condizione che sia stato rispettato il termine previsto per consegna della documentazione conclusiva, di cui all’articolo 259, comma 1.2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.