Articolo 40 Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato; la stazione appaltante , secondo le previsioni di cui all’articolo 37, comma 1, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento:a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo;
f) elaborati finalizzati ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e per l’ambiente, nonché l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l’utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell’intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.