Articolo 45 Cronoprogramma
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma inoltre riporta in particolare la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all’articolo 3, comma 1 lettera oo) del codice, va inoltre predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all’articolo 45, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento attraverso l’utilizzo della metodologia WBS (Work Breakdown Structure) - Struttura Analitica di Progetto - secondo la seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.
A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento può essere associato l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, secondo quanto previsto all’articolo 23, comma 13, del codice, nonché di tecniche tipiche di gestione integrata dell’intervento.