Articolo 50 Accreditamento
1. Per le attività di verifica di cui all’articolo 26 del codice, sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European co-operation for accreditation (EA).2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
3. Per sistema interno di controllo di qualità, di cui all’art. 26, comma 6, lettera b), del codice, si intende:
a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, un sistema di controllo certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, riferito alla specifica attività di verifica della progettazione;
b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, un sistema di controllo coerente con la UNI EN ISO 9001.
4. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C, di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, nonché le attività di controllo sull’Ente italiano di accreditamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.