Articolo 53 Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica

1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del codice.

2. L’attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente in riferimento a ciascun livello della progettazione.

3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 55 e 56, e fornisce al soggetto incaricato dell’attività di verifica il quadro esigenziale e il DIP, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.

4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

5. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli 53 e 54, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.

7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 60.