Articolo 59 Responsabilità
1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 56 e 57, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 56 e 57, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.2. Il soggetto esterno alla stazione appaltante incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente CAPO e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 59, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante, esso risponde per responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
4. La validazione del progetto di cui all’articolo 26, comma 8, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione dagli adempimenti di cui all’articolo ... comma 3.