Articolo 65 Requisiti di indipendenza delle SOA
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 84, comma 1, secondo periodo, del codice, lo statuto delle SOA di cui all’articolo 68 prevede, quale attività esclusiva, il rilascio delle attestazioni di qualificazione agli operatori economici e lo svolgimento dei connessi controlli tecnici sul possesso dei requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.2. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA assicura, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. A tal fine:
a) non possono rivestire la qualifica di soci o amministratori, né far parte del personale in organico minimo o extra organico soggetti che sono, detentori di interessi commerciali o finanziari incompatibili con la funzione della SOA;
b) la SOA non attesta le imprese quando soci, amministratori e personale in organico minimo ed extra organico vengano a trovarsi in presenza di interessi commerciali o finanziari incompatibili.
3. Le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) si verificano, a titolo esemplificativo, quando i soggetti ivi indicati sono riconducibili alle categorie di soggetti, enti o società che, ai sensi dell’articolo 66 non possono possedere partecipazioni azionarie nelle SOA.
4. Le SOA comunicano all’ANAC e adeguatamente documentano, entro quindici giorni dal loro accertamento o dalla loro conoscenza, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipendenza. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
5. La SOA verifica il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 64, comma 1, nonché il rispetto del requisito di indipendenza in apo ai soci persone fisiche, amministratori, sindaci e dipendenti delle SOA e nei confronti delle persone che si trovano, nei confronti di tali soggetti, nelle posizioni individuate dall’ANAC con il provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5. A tal riguardo la SOA si dota di un codice di comportamento per gli amministratori e i dipendenti.
6. Le nomine di Amministratori e Sindaci delle SOA sono preventivamente comunicate all’ANAC ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).
7. Le SOA applicano la disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nei limiti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del citato decreto.