Articolo 69 Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA
1. L’organico minimo delle SOA è costituito:a) da un direttore tecnico in possesso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri, quali organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi, o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il direttore tecnico non può svolgere analogo incarico per conto di altre SOA, né attività professionale per conto di committenze pubbliche o private;
b) da tre laureati in possesso di laurea magistrale, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
2. Per le SOA che hanno ricavi annui superiori a 1.500.000 euro sono previste due ulteriori unità di personale con laurea magistrale in una delle materie di cui al comma 1 lettera b).
3. Le SOA dispongono di sistemi informatizzati per la raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di qualificazione delle imprese attestate denominati, rispettivamente, fascicolo virtuale della SOA e fascicolo virtuale dell’impresa e adottano un manuale delle procedure da utilizzare per l’esercizio dell'attività di attestazione, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con il provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5. Le procedure indicano anche i requisiti di sicurezza adottati in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali, per la prevenzione dagli accessi abusivi agli archivi informatici e a salvaguardia dai rischi di perdita dei dati.
4. Le SOA stipulano una polizza assicurativa con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio di responsabilità civile, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a tre volte il volume di affari prevedibile.