Articolo 75 Tariffe

1. L’attestazione di qualificazione e il rinnovo della stessa sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo le formule di cui all’allegato E.

2. Per i consorzi stabili, qualificati per sommatoria delle attestazioni dei consorziati, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.

3. Gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 1. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l’intero corrispettivo.