Articolo 81 Sistema di gestione per la qualità aziendale

1. Ai fini della qualificazione per le classifiche superiori alla IV, le imprese devono possedere certificazioni di sistemi per la gestione di qualità di cui all’articolo 84, comma 4, lettera c), del codice riferite al settore commerciale IAF28 come definito da International Accreditation Form.

2. La certificazione del sistema per la gestione di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Le certificazioni di cui al comma 1, sono rilasciate da soggetti accreditati a norma del regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.

4. La regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante accesso alla banca dati di cui all’articolo 81, comma 2, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation Form o, in mancanza, attraverso altre attività di verifica.

5. I soggetti di cui al comma 3, comunicano, entro cinque giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di annullamento o di decadenza della certificazione di qualità all’ANAC, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice e alla SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione in corso di validità, ai fini dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 112, comma 2, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 213, comma 13, del codice. La SOA avvia il procedimento entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. Con appositi protocolli sottoscritti con gli organismi nazionali di accreditamento sono introdotte modalità semplificate di comunicazione tra i soggetti di cui al comma 3, l’ANAC e le SOA.

6. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall’Autorità a carico degli operatori economici e delle SOA finalizzati alla corretta tenuta del casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.

7. Ai fini della qualificazione, le imprese adottano un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.