Articolo 83 Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall’impresa ai fini del conseguimento dell’attestazione.

1. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione stipula apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

2. La SOA acquisisce le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati agli articoli 85 e 86. Le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e sono riferite alla data di sottoscrizione del contratto di attestazione.

3. La SOA acquisisce, altresì, la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le modalità indicate dall’ANAC.

4. Il contratto sottoscritto dall’impresa, le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, e i documenti di cui al comma 3, sono acquisiti dalla SOA con modalità che ne consentono la catalogazione e l’archiviazione in formato digitale e sono inseriti a cura della SOA medesima nel fascicolo virtuale dell’impresa nel rispetto della disciplina di cui al regolamento UE n. 2016/679.

5. Il fascicolo virtuale è reso accessibile all’ANAC e all’impresa attestata per un periodo pari a dieci anni.

6. Si applica l’articolo 77, comma 2, lettera d).