Articolo 89 Incremento convenzionale premiante

1. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema per la gestione di qualità di cui all’articolo 81 e dei requisiti di cui all’articolo 86 di valore non inferiore ai minimi ivi stabiliti, presenti almeno due dei seguenti requisiti e indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’Allegato B, dei valori degli importi di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti delle suddette lettere dell’articolo 86, commi 3 e 5.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato. Il patrimonio netto è calcolato mediante la somma delle rimanenze finali, del costo complessivo dei beni ammortizzabili e degli altri cespiti o beni patrimoniali, cui vanno sottratte le quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili.

3. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 81 e dei requisiti di cui all’articolo 86 di valore non inferiore ai minimi ivi previsti, presenti cumulativamente:

a) un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b);

b) i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo;

ottiene, anziché l’incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’Allegato B, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti del richiamato articolo 86, comma 3, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Se l’incremento convenzionale premiante è utilizzato per il conseguimento della qualificazione fino alla IV classifica, l’attestato indica il possesso della certificazione di qualità.

4. L’incremento convenzionale premiante può essere applicato anche nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda nel rispetto delle condizioni previste alla parte II, titolo IV.