Articolo 8 Requisiti per l’affidamento
1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del codice la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto con le modalità di cui all’articolo 32, comma 14, secondo periodo, del codice attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere, sulla base di un’apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero sulla base del modello del documento di gara unico europeo (DGUE) con la quale l’operatore economico dichiari l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del codice ed il possesso dei requisiti speciali richiesti.2. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante procede, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della sussistenza dei requisiti speciali nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
3. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 40.000 euro, nonché per gli affidamenti diretti di lavori di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, la stazione appaltante, oltre alle verifiche di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1 e 4 del codice.
4. In merito alle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti effettuano idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il contratto contiene specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.