Art. 212 comma 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Dpcm 10 agosto 2016) ISTITUZIONE CABINA DI REGIA

«Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia.»

(G.U. n.203 del 31-8-2016)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed in particolare gli articoli 9, 16, 41, 52, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 97, 99 126, 138,139, 210 e 212;

Considerata la necessità di dare attuazione al citato art. 212 del decreto legislativo n. 50 del 2016, disponendo, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia ivi prevista;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Adotta il seguente decreto:



Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'art. 212, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d'ora in avanti «codice».



Art. 2 Composizione

1. La Cabina di regia di cui all'art. 1 è composta:

a) dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Vice Presidente e presiede la Cabina di regia in caso di assenza o impedimento del Presidente;

c) da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) da un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

f) da tre rappresentanti delle regioni e province autonome;

g) da tre rappresentanti delle autonomie locali;

h) da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);

i) da un rappresentante di CONSIP.

2. Per la trattazione di questioni in materia di politiche di coesione e di investimenti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, la composizione della Cabina di regia è integrata da un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale.

3. Il Presidente della Cabina di regia può nominare fino a 10 esperti competenti in materia di appalti pubblici e concessioni, di procedure telematiche di acquisto, di bancabilità delle opere pubbliche. Il Presidente può invitare gli esperti a partecipare alle riunioni della Cabina di regia.

4. Per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti alla Cabina di regia, alle riunioni della stessa possono partecipare, su invito del Presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, nonché rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. I rappresentanti effettivi delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati dalla Conferenza unificata e sono scelti tra persone con esperienza operativa nei settori della contrattualistica pubblica e della centralizzazione delle committenze.

6. Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione e di analoga qualifica del componente, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente. I rappresentanti supplenti delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati a norma del comma 5.



Art. 3 Svolgimento dei compiti

1. Con la periodicità stabilita dal Presidente, la Cabina di regia si riunisce:

a) per la verifica degli adempimenti previsti dall'art. 212, comma 1, del codice, con particolare riferimento allo stato di attuazione dello stesso nonché per la predisposizione delle proposte di modifica e correttive al fine di garantire l'efficacia degli interventi normativi e regolatori nei settori degli appalti e delle concessioni;

b) per la segnalazione all'ANAC prevista dall'art. 212, comma 2, del codice.

2. In sede di prima applicazione, in una riunione da tenersi entro il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni tre anni, la Cabina di regia approva la relazione di controllo da inviare alla Commissione europea, come previsto dall'art. 212, comma 3, del codice.

3. La Cabina di regia esamina, anche con l'ausilio degli esperti, le informazioni e i dati previsti nelle seguenti disposizioni del codice:

a) art. 41, comma 3, anche per le finalità di cui all'art. 212, comma 1, lettera d);

b) articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, e 210, comma 6, anche per le finalità di cui all'art. 212, comma 1, lettere a) e c).

4. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 212, comma 4, del codice, la Cabina di regia provvede:

a) alle comunicazioni con la Commissione europea previste dagli articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, comma 8, lettera c), punto 1), e 138, comma 1, del codice;

b) agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, comma 8, e 88, comma 1, del codice;

c) su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4, 97, comma 9, e 126, comma 4, del codice.

5. La Cabina di regia può svolgere audizioni e consultazioni di soggetti pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di acquisire i dati e le informazioni necessarie.

6. La Cabina di regia può stipulare convenzioni e protocolli con soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Art. 4 Modalità di funzionamento

1. La Cabina di regia per lo svolgimento delle proprie funzioni si può avvalere delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e può richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti, di volta in volta interessate, per il tramite dei rappresentanti delle stesse nella Cabina di regia.

2. La Cabina di regia effettua le comunicazioni alla Commissione europea per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.

3. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico della Cabina di regia è assicurato da apposita segreteria istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale sono assegnate allo scopo non meno di 3 unità.

4. La Cabina di regia si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, almeno cinque giorni prima, salvo motivi di urgenza, con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale. Il verbale è approvato nel corso della riunione successiva.



Art. 5 Oneri

1. Ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e ai partecipanti alla Cabina di regia non spetta alcun compenso. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri.



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 10 agosto 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio