Art. 31 comma 5 - ANAC LINEE GUIDA N. 3 (Determinazione 11 ottobre 2017 n. 1007) COMPITI DEL RUP

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».

(G.U. n. 260 del 7 novembre 2017)

[in vigore dal 22-11-2017]



[Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017]



SOMMARIO

I. Indicazioni di carattere generale

1. Ambito di applicazione

2. Nomina del responsabile del procedimento

3. Compiti del RUP in generale

II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento

5.1. Indicazioni generali

5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse

6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

12. Entrata in vigore



I. Indicazioni di carattere generale

1. Ambito di applicazione

1.1. L’art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.



2. Nomina del responsabile del procedimento

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

2.3. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione.

2.4. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.



3. Compiti del RUP in generale

3.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.



4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del codice.

b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:

1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:

1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

4.4. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Per appalti particolarmente complessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche adeguata formazione in materia di project management.



5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento

5.1. Indicazioni generali

5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

5.1.2. Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice.

5.1.3. Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

5.1.4. Il responsabile del procedimento:

a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all’art. 23, comma 1, del Codice;

b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;

6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-quater, del codice e del capitolato prestazionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-decies;

f) per la progettazione dei lavori di cui all’art. 23, comma 2, del codice verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;

j) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

k) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;

l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;

m) al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 51 del codice per la suddivisione dell’appalto in lotti, accerta e attesta:

1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione;

o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice;

q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;

r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;

s) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall’Autorità.

t) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;

u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;

Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice.



6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

Il responsabile del procedimento:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;

i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice;

k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;

l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice;

o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;

q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall’art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

t) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3, del codice;

u) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;

v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice;

w) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;

3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;

x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC;

y) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice.

Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.



7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

7.1. Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

7.2. Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

7.3. Nello specifico:

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

b) Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

4. Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.

Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche un’adeguata formazione in materia di project management.



8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

8.1 . Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:

1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;

2. procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;

3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

4. esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;

c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:

1. predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

2. coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

e) svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa nel rispetto di quanto indicato al punto 5.2;

f) svolge la verifica di congruità delle offerte nel rispetto di quanto indicato al punto 5.3;

g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

h) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;

i) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

j) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;

k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

l) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:

1. copia degli atti di gara;

2. copia del contratto;

3. documenti contabili;

4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

5. certificati delle eventuali prove effettuate;

m) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione qualora nominato;

n) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.

Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.



9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

9.1 . Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;

b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;

c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione.



10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.



11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

11.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:

a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto.

Il RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

1. programmazione dei fabbisogni;

2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

3. esecuzione contrattuale;

4. verifica della conformità delle prestazioni.

I requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

3. affidamento;

4. esecuzione per quanto di competenza.

b) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

c) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;

d) nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall’art. 37, comma 10 del Codice.

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.



12. Entrata in vigore

12.1 Le presenti Linee guida aggiornate al d.lgs. 56/2017 entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Il Presidente

Raffaele Cantone

Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza dell’11 ottobre 2017 con Deliberazione n. 1007

Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017

Il Segretario Maria Esposito

Relazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Determinazione ANAC n.1007 del 11/10/2017)



In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 3/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.

L’aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 5 amministrazioni e società pubbliche; 11 dipendenti pubblici; 6 associazioni di categoria; 1 libero professionista; 7 altri soggetti, per un totale di 30 partecipanti. Il documento è stato sottoposto al parere della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato che si è espressa con atto n. affare 01501/2017 del 14/9/2017.

Per rendere agevole la lettura del documento e l’individuazione delle modifiche intervenute rispetto al testo originario, le disposizioni di nuova introduzione sono state evidenziate in grassetto. Il testo vigente fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida aggiornate resterà pubblicato e disponibile alla consultazione sul sito dell’Autorità.

In primo luogo, si evidenzia che il d.lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP. Nella versione originale delle Linee guida tali materie, in assenza di un’espressa delega, erano state disciplinate ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice con previsioni di moral suasion aventi natura non vincolante. All’esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, tutte le disposizioni contenute nel documento in esame assumono natura vincolante.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 3, comma 1, del codice, prevedendo nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale) e all’art. 31, individuando con chiarezza il momento (atto di adozione o di aggiornamento dei programmi triennale e biennale o atto di avvio di ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione) in cui deve essere disposta la nomina del RUP. A seguito di tali innovazioni sono state aggiornate le disposizioni del punto 5.1 ed è stato snellito il punto 2.1. Con riferimento alle previsioni relative alle attività svolte dal RUP nella fase della progettazione, all’esito dell’adozione del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del codice, dovrà esserne valutata la compatibilità con le disposizioni del decreto stesso che individuano il contenuto della progettazione nei tre livelli essenziali. Hanno subito modifiche anche le disposizioni del paragrafo 6, a seguito dell’abolizione del collegio consultivo tecnico e dell’introduzione dell’art. 113 bis del codice che stabilisce i termini per il rilascio del certificato di pagamento.

Altri aggiornamenti delle Linee guida si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune norme, su segnalazioni pervenute dagli stakeholder. In particolare:

- al punto 2 è stato specificato che il RUP è individuato dal dirigente o da altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

- al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l’innovazione introdotta dal correttivo all’art. 77, comma 4, secondo cui, ferma restando l’incompatibilità tra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Le valutazioni richieste sul punto alle stazioni appaltanti dovranno attenere alle attività effettivamente svolte dal RUP nell’ambito della specifica procedura di gara. Si ribadisce che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per espressa previsione dell’art. 77, comma 8, del codice.

Inoltre, è stato specificato che, qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tale ultimo caso, è previsto che la stazione appaltante affidi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. In tal modo, la stazione appaltante, prima di attribuire l’incarico di supporto a soggetti esterni, potrà verificare la disponibilità al proprio interno di risorse che, in sinergia tra loro, possano raggiungere i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di RUP.

- è stato eliminato il punto 2.3 in quanto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, anche in considerazione del fatto che l’art. 31, comma 9, del codice prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l’incarico di RUP e che ai punti 4.1 e 7.2 si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento;

- al punto 4, attese le numerose richieste di integrazione dei titoli di studio previsti per lo svolgimento delle funzioni di RUP, al fine di agevolare l’individuazione, nell’ambito dell’organico delle stazioni appaltanti, di figure qualificate a ricoprire l’incarico, è stato previsto che il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l’oggetto dell’affidamento, individuando, a titolo esemplificativo, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzione di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- al punto 4.2 sono state previste cinque soglie di importo in luogo delle tre originarie, al fine di meglio graduare i requisiti professionali richiesti in ragione della complessità dell’affidamento, prevedendo requisiti alleggeriti per i lavori di importi ridotti (sotto i 150.000 euro).

Inoltre, è stato chiarito, come fatto anche con riferimento ai servizi e alle forniture, che l’esperienza professionale del RUP può avere ad oggetto le attività riferite all’intero ciclo dell’appalto (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione). - al punto 4.3 è stata modificata la previsione che richiedeva la qualifica di project manager, sostituendola con la richiesta di adeguata formazione in materia e prevedendo che le stazioni appaltanti qualificate - che intendano fare affidamenti dotati di particolare complessità - organizzino, nell’ambito della formazione obbligatoria del personale, percorsi rivolti ai RUP e finalizzati all’acquisizione di competenze in materia di p.m. con particolare riferimento alle attività di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché all’uso delle tecnologie e degli strumenti informatici. Si è inteso, in tal modo, adottare una soluzione che consenta di conservare una stretta aderenza al dato normativo e di rispettare l’ambito della delega conferita all’Autorità e il divieto di gold plating. L’Autorità non ha ritenuto di poter accogliere le istanze provenienti da alcuni organismi di formazione e associazioni professionali volte ad introdurre la previsione dell’obbligo del RUP di dimostrare un’adeguata competenza conseguita attraverso percorsi formativi conformi alle norme tecniche UNI oppure una qualificazione in materia di project management, ritenendo che tali previsioni possano essere legittimamente introdotte soltanto da una norma primaria.

- ai punti 5.1.2. e 5.1.3. è stato specificato che il RUP svolge attività di proposta e informazione anche nella fase antecedente alla programmazione, qualora già nominato. Ciò in quanto il correttivo ha specificato che il RUP è nominato nell’atto di programmazione biennale o triennale.

- al punto 5.1.4., lett. s): è stato specificato che il RUP “provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall’Autorità”.

- al punto 6, lett. y) è stato chiarito che il RUP “raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice”.

- al punto 7.3.4 è stato specificato che la particolarità dei prodotti o servizi che richiede il possesso di specifiche competenze in capo al RUP si sostanzia nella presenza di particolari caratteristiche tecniche. Ciò al fine di ridurre il grado di discrezionalità delle stazioni appaltanti e favorire l’adozione di comportamenti omogenei.

- al punto 6, lett. a) è stato specificato che la consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;

- al punto 7.3 sono state introdotte ulteriori specificazioni al fine di chiarire la valenza di titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello minimo previsto (diploma di istruzione superiore di secondo grado). In particolare, è stato specificato che la funzione di RUP per i servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice può essere svolta da chi possieda, alternativamente, i titoli di studio e l’esperienza professionale indicati ai numeri 1, 2, e 3 del punto in esame. Inoltre, come avvenuto per i lavori, è stato specificato che per gli appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP dovrà possedere adeguata formazione in materia di project management.

- al punto 8.1, lett. e) ed f) sono stati meglio esplicitati i compiti svolti dal RUP con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica di congruità delle offerte, richiamando i paragrafi 5.2 e 5.3 relativi ai lavori.

- al punto 8.1, lett. k) è stato specificato che il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell’esecuzione del contratto qualora nominato;

- al punto 9.1 è stato chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del contratto incontra dei limiti nel disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, che preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, nel caso in cui il RUP sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere l’attività di progettazione, né la direzione dei lavori. Inoltre, è stato precisato che sussiste incompatibilità anche tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione.

- al punto 11 è stato chiarito che i requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II, prevedendo tuttavia la possibilità che la stazione appaltante preveda deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate. Ciò al fine di calibrare i requisiti richiesti in base alle effettive attività che il RUP è chiamato a svolgere nella specifica procedura.

Tra le osservazioni che non hanno trovato accoglimento si segnalano le seguenti.

1. La richiesta di consentire lo svolgimento delle funzioni di RUP per determinati importi a soggetti privi dei requisiti professionali richiesti che abbiano già svolto l’incarico per quegli importi. Una tale deroga al possesso dei requisiti, in carenza di informazioni in ordine alle modalità di svolgimento dell’incarico, è stata interpretata come contraria alla volontà del legislatore di garantire una maggiore specializzazione del RUP e, in generale, delle stazioni appaltanti.

2. La richiesta di fornire specifiche indicazioni per guidare l’azione del RUP nello svolgimento della verifica dei motivi di ricorso a mezzi alternativi di prova e della verifica della validità della valutazione di conformità e degli accreditamenti (art. 82 del codice). L’osservazione non è stata accolta in considerazione dell’eccessivo dettaglio delle indicazioni proposte e del fatto che nelle Linee guida non vengono fornite indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, ma sono individuati i compiti del RUP e i requisiti professionali allo stesso richiesti.

3. L’esigenza di verificare la compatibilità della descrizione delle attività del RUP nella fase della progettazione con le previsioni del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del codice con cui il MIT individuerà i contenuti della progettazione nei tre livelli essenziali. Sul punto, è stato ritenuto opportuno rinviare la verifica proposta all’esito dell’approvazione del decreto citato, limitandosi per il momento a fornire indicazioni valide a normativa vigente.





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Relazione AIR Delibera ANAC 26 ottobre 2016 n. 1096

Sommario

Premessa

1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

2. Il quadro normativo di riferimento

3. Consultazione pubblica

4. Le scelte di fondo effettuate

5. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento

1. Requisiti e compiti del RUP nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori

2. Fasi della procedura di affidamento di lavori

3. Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto



Premessa

Il presente documento, redatto in base all’art 8 del Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)» (di seguito, “Regolamento AIR”) descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione delle Linee guida recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative ha osservazioni formulate in sede di consultazione.



1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

Il documento in esame è stato redatto in attuazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che attribuisce all’ANAC il compito di definire, con proprio atto, una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori. Inoltre, prevede che l’Autorità determini l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.



2. Il quadro normativo di riferimento

La disposizione di riferimento è l’art. 31 del Codice che individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le previsioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui ha osservatonza sono tenute.

Le linee guida richiamano anche gli artt. 42 e 77 del Codice e l’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 che individuano specifiche ipotesi di incompatibilità applicabili al RUP, e il d.p.r. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici).



3. La procedura di consultazione pubblica

L’Autorità ha posto in consultazione pubblica il documento recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», con modalità aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 6/5/2016, assegnando un termine di 15 giorni per l’invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti n. 115 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti.



4. Le scelte di fondo effettuate

La versione definitiva delle Linee guida tiene conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato in data 6 luglio 2016, affare n. 1273/2016 e dalle Commissioni parlamentari, in data 3 agosto 2016. Con riferimento alla struttura del documento, si è provveduto all’individuazione di due parti distinte, la parte I, intitolata «Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici», con funzione di moral suasion e la parte II, intitolata «Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici» con natura vincolante.

Le determinazioni adottate dall’Autorità con le Linee guida in argomento si propongono di raggiungere il necessario contemperamento tra la necessità di favorire la massima specializzazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti attraverso un’idonea qualificazione del RUP e l’esigenza di reperire figure professionali adeguate nell’ambito della dotazione organica delle stesse amministrazioni, evitando l’introduzione di requisiti troppo stringenti. In tale ottica, i requisiti professionali del RUP sono stati calibrati in ragione della tipologia, della complessità e dell’importo dell’affidamento, prevedendo alcune soglie di riferimento. Rispetto al documento posto in consultazione, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori, sono state ampliate le soglie relative ai requisiti prescritti per il RUP (anche in conformità a quanto richiesto sul punto dalle Commissioni parlamentari), prevedendo una prima soglia per importi inferiori a 1.000.000,00 euro con riferimento alla quale il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), e possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori, e una seconda soglia di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e inferiore alla soglia comunitaria, per cui possono svolgere le funzioni di RUP e oltre ai tecnici laureati anche i diplomati purché con esperienza e anzianità di 15 anni nella materia. Nell’ottica di assicurare la necessaria continuità rispetto al regime previgente e di scongiurare l’eventualità che dipendenti che abbiano acquisito un’adeguata esperienza nel ruolo di RUP non possano più ricoprirlo per assenza dei requisiti di nuova introduzione, è stato introdotto un regime transitorio prevedendo il differimento dell’entrata in vigore di alcune previsioni più stringenti rispetto al passato, come ad esempio il possesso della qualifica di project manager.

Inoltre, per i lavori e per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, si è scelto di richiedere l’abilitazione all’esercizio della professione, già espressamente prevista dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. 207/2010, mentre l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale è stato differito fino al momento dell’introduzione di un’apposita sezione degli Albi dedicata ai dipendenti pubblici.

È stata richiesta, altresì, una specifica esperienza professionale e un’adeguata formazione, scegliendo di enfatizzare, in particolare, il ruolo di Project Manager ricoperto dal RUP nel procedimento di affidamento dei contratti pubblici, evidenziando le sue competenze di pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e controllo.

Nell’individuazione della disciplina di maggior dettaglio dei compiti del RUP, l’Autorità ha proceduto in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti e nel rispetto del divieto di gold plating, evitando l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee. A tal fine, la scelta operata è stata nel senso di prendere come base di riferimento le disposizioni del d. p.r. 207/2010, opportunamente adattate al nuovo quadro normativo, per garantire continuità rispetto a procedure ormai consolidate e facilitare l’adattamento alle nuove disposizioni. Rispetto a ciascuna previsione, è stata effettuata un’analisi costi/benefici al fine di valutare, anche sulla base delle osservazioni e delle specifiche richieste di integrazione formulate dagli stakeholders, l’opportunità di confermare/eliminare/modificare/integrare/chiarire la previsione normativa previgente. In tal modo, è stata evitata l’introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico delle stazioni appaltanti.

Con riferimento ai compiti connessi ad adempimenti di nuova introduzione (quali ad esempio quelli previsti dall’art. 31, comma 12, 89, comma 9, del Codice), si è cercato di inserire gli stessi nell’ambito delle più ampie funzioni assegnate al RUP, al fine di evitare che il relativo svolgimento potesse comportare significativi aumenti di costi.

Con riferimento alle competenze in ordine al controllo della documentazione amministrativa, è stata prevista la possibilità della relativa attribuzione, a scelta della stazione appaltante, al RUP, a un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, a un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, prevedendo che in ogni caso il RUP eserciti una funzione di coordinamento e controllo e adotti le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Ciò in quanto è stato ritenuto che la commissione di gara debba essere incaricata della sola valutazione delle offerte.

In merito al sub-procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse è stato previsto che, nel bando di gara, la stazione appaltante indichi se la verifica di congruità delle offerte è rimessa alla Commissione giudicatrice o al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, della commissione giudicatrice o di altra commissione nominata ad hoc.

L’Autorità non ha proceduto alla stima dei maggiori costi connessi allo svolgimento, da parte del RUP, dei compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice o di nuova introduzione, ritenendo che l’adempimento degli stessi, proprio grazie alle scelte effettuate nell’ottica della continuità rispetto alla prassi consolidata, della semplificazione e della razionalizzazione, non incidano in maniera significativa sui costi sostenuti dalle stazioni appaltanti.

Analogamente si ritiene che per quanto concerne le nuove previsioni relative ai requisiti professionali, atteso che i maggiori oneri conseguenti dovrebbero essere sensibilmente mitigati dalle previsioni transitorie che consentono al RUP che abbia svolto in passato le relative funzioni in carenza del titolo di studio oggi prescritto, di continuare ad esercitare le stesse in alcune specifiche ipotesi. I costi connessi alla richiesta di un’adeguata formazione e del costante aggiornamento professionale possono, invece, essere sensibilmente contenuti dalle stazioni appaltanti inserendo specifici percorsi formativi rivolti ai RUP nei programmi annuali di formazione.

Le valutazioni sull’effettivo perseguimento degli obiettivi attesi dall’introduzione delle Linee guida in esame verrà effettuata in sede di VIR, prevista a un anno dall’entrata in vigore delle Linee guida, presumibilmente attraverso la somministrazione a un campione di Responsabili del Procedimento delle stazioni appaltanti di un apposito questionario che consentirà di valutare in concreto l’utilità delle indicazioni fornite, individuando possibili spazi di miglioramento. Contestualmente si procederà anche alla valutazione dell’impatto delle nuove previsioni in termini di oneri a carico delle stazioni appaltanti.



5. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento

1. Requisiti e compiti del RUP nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori

Con riferimento ai compiti del RUP alcuni stakeholders hanno richiesto di introdurre la previsione di un documento preliminare alla progettazione in cui inserire le specifiche informazioni previste dall’art. 15, commi 5 e 6, del dpr 207/2010. La richiesta non è stata accolta in considerazione del fatto che l’art. 23 del Codice individua tre livelli progettuali, eliminando il documento preliminare alla progettazione e facendo sostanzialmente confluire il suo contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Inoltre, è previsto che i contenuti dei progetti sono determinati con decreto del MIT.

È stato richiesto di chiarire cosa intenda il legislatore affermando che il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, specificando qual è il “necessario” inquadramento giuridico del dipendente geometra al quale potrebbero essere attribuite funzioni di RUP. La richiesta non è stata accolta in quanto, come specificato dalla norma, il livello di inquadramento necessario deve essere individuato in relazione alla struttura organizzativa della stazione appaltante e, pertanto, non può essere stabilita in via generale.

Alcuni operatori hanno chiesto di prevedere la copertura assicurativa obbligatoria per i RUP, così come previsto dalla norma per i soggetti esterni incaricati dell’attività di supporto al RUP. La richiesta non è stata accolta in quanto comporterebbe l’introduzione di un onere aggiuntivo non previsto dalla norma con riferimento ai dipendenti dell’amministrazione. Sul punto, si osserva che il dipendente risponde direttamente verso il danneggiato solo in caso di dolo o colpa grave ferma restando la responsabilità diretta della P.A. verso il danneggiato e, conseguentemente la stessa risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell’agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell’ufficio o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidategli e l’attività produttiva del danno.

Non è stata accolta la richiesta di prevedere che per tutti i lavori inerenti i Beni Culturali il R.U.P. sia dotato di competenze specifiche anche sul piano tecnico e quindi debba possedere, in base alla tipologia di lavori, la qualifica di Architetto specializzato in Conservazione, Restauratore di Beni Culturali, Archeologo, Storico dell’Arte con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni. Ciò in quanto per tale tipologia di lavori sono già previste dal Codice specifiche disposizioni di cautela in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e, pertanto, la previsione di requisiti così stringenti per il RUP sarebbe troppo restrittiva. Inoltre, si osserva che la s.a., in ragione della particolare complessità dell’opera potrebbe richiedere requisiti di professionalità e formazione nel particolare settore di riferimento più stringenti.

Non ha trovato accoglimento la richiesta di individuare gli specifici requisiti da prevedere in capo alla struttura di supporto al RUP interna ed esterna all’amministrazione, ma data la rilevanza della previsione, la stessa verrà tenuta in considerazione in occasione della predisposizione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.



2. Fasi della procedura di affidamento di lavori

Non sono state accolte alcune richieste relative alla eliminazione/modifica di specifici compiti previsti nelle varie fasi della procedura di affidamento quando gli stessi sono espressamente previsti dalla norma in capo al RUP (es. art. 26, comma 6, lett. d; art. 89 comma 9, del codice)

Nel rispetto del divieto di gold plating, non sono state accolte le richieste relative all’inserimento di alcuni specifici compiti non previsti dalla normativa vigente in capo al RUP (es. la verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 95, comma 2, quarto periodo e dell’art. 3, comma 9 della legge n. 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari).

Non è stata accolta la richiesta di procedere alla quantificazione delle penali in conformità a quanto previsto dall’abrogato art. 145 del d.p.r. 207/2010 nel rispetto del divieto di gold plating ed in considerazione del fatto che, in mancanza di specifiche previsioni troverà applicazione la disciplina del codice civile.

Non hanno trovato accoglimento le richieste di integrazioni aventi ad oggetto previsioni già contenute nel Codice.

Non è stata accolta la richiesta di specificare i compiti introdotti dall’art. 31, comma 12, in quanto la norma rimette espressamente al soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento l’individuazione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso cui garantire il controllo effettivo da parte della s.a. sull’esecuzione delle prestazioni.

Non si è ritenuto di accogliere la richiesta di prevedere una comunicazione obbligatoria della richiesta e poi della emissione dei CEL ai subappaltatori in quanto ai sensi dell’art. 105, comma 22 il CEL dell’affidatario è relativo ai soli lavori eseguiti direttamente e i subappaltatori possono richiedere alle s.a. i CEL relativi alle prestazioni affidate in subappalto e dagli stessi eseguite

Non ha trovato accoglimento la richiesta di prevedere un meccanismo sanzionatorio delle eventuali inadempienze del RUP e dei soggetti incaricati delle attività a supporto sulla base del principio di legalità.



3. Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Non sono state accolte le proposte di prevedere la coincidenza delle figure del RUP e del progettista/direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione per soglie di importo inferiore a 1.000.000 atteso che l’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice prevede che per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica preventiva della progettazione è effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9), e il punto 7 del medesimo articolo stabilisce che lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Non sono state accolte le richieste di prevedere che non vi possa mai essere coincidenza tra le figure su indicate in quanto l’art. 31, comma 5, stabilisce che l’ANAC con proprie linee guida “determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto”, prevedendo espressamente tale possibilità.

Non ha trovato accoglimento neanche la richiesta di rimettere alla stazione appaltante la possibilità di prevedere delle deroghe alla regola della coincidenza delle figure su indicate in quanto lascia margini di discrezionalità troppo ampi.