Articolo 186 Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo è trasmesso dall’organo di colludo, per il tramite del responsabile del procedimento, per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può formulare le osservazioni e le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste e osservazioni sono formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

2. Qualora l’appaltatore non firmi il certificato nel termine fissato o lo sottoscriva senza formulare le eventuali domande nel modo sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intenderanno come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.