Articolo 187 Ulteriori provvedimenti amministrativi
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando:a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
b) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo;
c) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
2. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo, per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ovvero il concessionario e l’esecutore si pronunciano entro il termine di 30 giorni, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
4. L'organo di collaudo, ove specificamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale sulla regolarità delle spese complessivamente effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.
5. La relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale e la relazione riservata del responsabile del procedimento sul conto finale, nonché la relazione al comma 1, lettera b), non sono soggette ad accesso agli