Articolo 229 Modalità di svolgimento della gara
art. 266 d.P.R. n. 207/2010; parte VI, punto 1, linee guida ANAC n. 11. Nel caso di procedura aperta l’offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a. 1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;
a. 2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 226, commi 1 e 3, con l’indicazione per ognuno dei servizi di cui all’articolo 226, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
a. 3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 227, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 227, comma 3, lettera b), delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall’articolo 225, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento.
2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione l'offerta è racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a.2) e a.3), richiesti nel bando di gara.
3. La stazione appaltante apre le buste contenenti l’offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.
4. Per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del codice, le offerte sono valutate prendendo in considerazione i seguenti criteri:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.
e) prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiali rinnovabili, come definiti dal decreto di cui all’articolo 34, comma 1, del codice.
5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:
a) per il criterio a): da 25 a 50;
b) per il criterio b): da 25 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 30;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5.
6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni criterio di valutazione.
7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma
1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all’allegato M.
8. La commissione giudicatrice, ove previsto nel bando o negli atti di gara, procede ad esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.