Articolo 27 Documenti componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, fatte salve eventuali modifiche progettuali, specificamente motivate dal progettista, e sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo; inoltre riporta tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, ai sensi della legislazione vigente; a tal fine, al progetto definitivo sono allegati gli atti della conferenza dei servizi, ove prevista ai sensi dell’articolo 27 del codice, e i relativi provvedimenti di raggiunta intesa ai fini della localizzazione dell’intervento e della conformità urbanistica, ai sensi della legislazione vigente.2. Il progetto definitivo, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, comprende i seguenti elaborati, ove pertinenti:
a) relazione generale, di cui all’articolo 28;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, secondo quanto specificato all’articolo 29;
c) rilievi planoaltimetrici;
d) studio di inserimento urbanistico, ove pertinente;
e) elaborati grafici, di cui all’articolo 31; nel caso di interventi sull’esistente, rilievo completo e dettagliato dell’ opera su cui viene eseguito l’intervento, corredato da specifica relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione dell’opera stessa, che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica e della relativa diagnostica, definisca in modo compiuto: le caratteristiche, i materiali, le tecniche e le tecnologie costruttive dell’ opera esistente, evidenziando anche eventuali problematiche pregresse connesse alla sua storia evolutiva, nonché il tipo e il metodo d’intervento prescelto, e che riporti in allegato le relative indagini e prove di caratterizzazione meccanica dei materiali effettuate;
f) studio definitivo ambientale, di cui all’articolo 30, oppure copia dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 12 comma 3, secondo quanto precisato rispettivamente all’articolo 30 e all’articolo 22;
g) nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
h) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 32;
i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, di cui all’articolo 33;
l) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai sensi dell’articolo 27 del codice; m) piano particellare di esproprio, di cui all’articolo 34, ove previsto; n) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui all’articolo 35, comma 2;
j) computo metrico estimativo, di cui all’articolo 34;
p) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti minimi di cui al comma 3;
q) quadro economico, di cui all’articolo 34, con l’indicazione dei costi della sicurezza, desunti sulla base del documento di cui alla lettera n), e dei costi delle opere di mitigazione e compensazione ambientale nei relativi limiti di spesa, ove stabiliti;
r) cronoprogramma, aggiornato rispetto al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che rappresenti mediante diagramma lineare le attività esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo lo svolgimento;
s) piano economico e finanziario, ove pertinente, a completamento di quanto indicato all’articolo 23;
t) elenco aggiornato delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento.
3. L’elaborato di cui al comma 2, lettera p), sviluppato con i necessari approfondimenti connessi al livello progettuale, contiene almeno:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali individuate nelle relazioni e studi di cui al comma 2, lettere a), b) e d);
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nonché dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) il calcolo dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c), secondo le modalità di calcolo di cui all’articolo 35.
4. Per le opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale e per le quali risulti necessaria la redazione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA), lo stesso è predisposto nel modo seguente:
a) illustra i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate per attuare il piano di monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici presi a riferimento per le diverse componenti ambientali soggette ad un impatto significativo nelle fasi di realizzazione ed esercizio delle opere;
b) è uniformato alle disposizioni dettate in materia dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) contiene la programmazione delle seguenti attività:
1) identificazione delle azioni di progetto che generano impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali, per ciascuna fase (ante operam, in corso d’opera, post operam);
2) identificazione delle componenti ambientali da monitorare;
3) localizzazione delle aree nell’ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio e, nell’ambito di queste, delle stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali effettuare rilevazioni e misurazioni;
4) selezione dei parametri analitici descrittori dello stato quali-quantitativo della componente ambientale, attraverso i quali controllare l’evoluzione nello spazio e nel tempo delle sue caratteristiche;
5) scelta delle tecniche di campionamento, misura ed analisi e della relativa strumentazione;
6) scelta della frequenza dei campionamenti e della durata complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi (ante operam, in corso d’opera, post operam);
7) individuazione delle metodologie di controllo di qualità, validazione, analisi ed elaborazione dei dati del monitoraggio;
8) definizione delle modalità di restituzione dei dati funzionali a documentare le modalità di attuazione e gli esiti del monitoraggio alle autorità preposte ad eventuali controlli e per l’informazione al pubblico.
5. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale, il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), ai sensi della normativa in materia, è redatto nell’ambito dello studio di impatto ambientale. Al progetto definitivo deve essere allegata copia di tale documento.
6. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, secondo quanto stabilito dal codice, ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto è corredato dai seguenti elaborati:
a) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, in sostituzione del disciplinare di cui al comma 2, lettera i), redatti con le modalità indicate all’articolo 49; lo schema di contratto deve prevedere, tra l’altro, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, i tempi della progettazione esecutiva e le modalità con le quali viene assicurato il controllo, da parte dell’amministrazione, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo;
b) piano di manutenzione di cui all’articolo 42;
c) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 33, redatto ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
d) dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera, indicativamente 1:50/1:20, relativi agli elementi del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale rilevanti ai fini della chiara definizione formale e tecnico-costruttiva dell’intervento;
e) cronoprogramma con i contenuti di cui all’articolo 45.
f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto dall’articolo 35, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis, del codice.
7. Qualora, previa motivata determinazione della stazione appaltante, non sia stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la relazione generale del progetto definitivo, di cui all’articolo 28, è integrata, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice, di tutti gli elementi rilevanti previsti per i livelli omessi in relazione alla specificità dell’intervento.