Articolo 28 Relazione generale del progetto definitivo
1. La relazione generale fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto definitivo alle scelte effettuate al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, il soddisfacimento delle finalità dell'intervento, dei relativi requisiti e del prescritto livello qualitativo e di sicurezza, nonché i conseguenti costi e benefici attesi, anche in relazione al quadro esigenziale ed al DIP.2. Salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, la relazione generale:
a) descrive dettagliatamente, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, gli aspetti architettonici, tecnici e funzionali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dell’intervento nel suo complesso, dei singoli manufatti e dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione, anche in relazione alle caratteristiche prestazionali richieste dall’ amministrazione aggiudicatrice;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l’idrogeologia, la pedologia, l'idrologia, l’idraulica, la geotecnica, la sismicità, l'ambiente, il paesaggio e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, alla compatibilità con il contesto ambientale e territoriale, alle eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale inserite nell’intervento e nel relativo quadro economico, anche in relazione allo studio di impatto ambientale ovvero allo studio definitivo ambientale secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 22 e 30, agli eventuali espropri ove previsti, nonché, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto in merito alla mobilità ed al sistema di trasporto; riferisce altresì in merito alle ulteriori indagini e prove effettuate, a completamento di quelle eseguite in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica;
c) indica le cave, gli impianti autorizzati per il recupero dei materiali da risulta, le discariche autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento, con la specificazione della capacità complessiva e dell’autorizzazione;
d) descrive le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione ed all'esercizio dell’intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica delle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferisce in merito all’inserimento nel progetto di opere d’arte, nei casi in cui sono previste ai sensi della legislazione vigente;
h) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale, ove richiesto, con particolare riferimento a ciascuna componente ambientale soggetta ad un impatto significativo, precisando la motivazione per l'eventuale esclusione di alcune di esse;
i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’intervento, eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’articolo 20, comma 6, lettera g);
l) elenca le normative di riferimento, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento - quali le azioni e loro combinazioni, i tempi di ritorno, le classi di esposizione, gli scenari di evento - evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione;
m) esclusivamente per gli interventi di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, riferisce altresì in merito alla popolazione esposta a rischio da pericoli naturali ed antropici diretto e indiretto, pre e post opera.
3. La relazione generale, inoltre, attesta la rispondenza del progetto definitivo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove redatto, ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; riporta altresì le motivazioni che abbiano eventualmente indotto il progettista ad apportare variazioni rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato.