Articolo 85 Requisiti di ordine generale
1. Ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del codice, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo codice equivale al possesso dei requisiti di ordine generale.2. La SOA accerta il possesso dei predetti requisiti nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3. del codice.
3. L’operatore economico, all’atto della sottoscrizione del contratto di attestazione, dichiara l’eventuale sussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 5, del codice e indica le misure adottate ai sensi dell’articolo 80, comma 7, del codice.