Articolo 86 Requisiti di ordine speciale
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 84, comma 4, lettera b), del codice i requisiti di carattere speciale occorrenti per la qualificazione sono:a) idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.
2. L’idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato dall’articolo 83, comma 3, del codice. Le SOA verificano il possesso delle abilitazioni richieste dalla legge per l’esercizio delle specifiche attività oggetto di attestazione.
3. L’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee dichiarazioni bancarie oppure comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 90, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, di valore positivo. Il patrimonio netto è riferito all’esercizio precedente la sottoscrizione del contratto con la SOA. Qualora non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio riferito all’esercizio precedente, il patrimonio netto è riferito al bilancio del penultimo esercizio che è obbligatoriamente depositato, pena l’impossibilità di conseguire l’attestazione. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità della normativa vigente.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite delle quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità della normativa vigente o con le dichiarazioni annuali IVA qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
5. La capacità tecnica e professionale è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto all’articolo 94;
b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore all’ottanta per cento di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto all’articolo 90;
c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 90;
d) dall'adeguata attrezzatura tecnica;
e) dall’adeguato organico medio annuo.
6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai CEL dei lavori previsti dall’articolo 86, comma 5-bis, del codice.
7. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all’esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. La SOA valuta preliminarmente l’adeguatezza del complesso delle attrezzature di cui al periodo precedente a sostenere la capacità esecutiva dell’impresa con riferimento alle categorie e classifiche oggetto del contratto di attestazione, secondo le indicazioni contenute in atti emanati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice. La valutazione deve risultare da una relazione inserita nel fascicolo virtuale dell’impresa. Il valore medio annuo della dotazione, costituita dagli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, è rapportato, in percentuale, alla media annua dei migliori cinque anni degli ultimi quindici anni della cifra di affari in lavori - di cui al comma 3, lettera b) - effettivamente realizzata, per un valore non inferiore al 2 per cento della cifra d’affari. Laddove la qualificazione sia richiesta solo per una o più delle categorie OS3, OS5, OS9, OSIO, OS19, OS28, OS30, la dotazione di attrezzature è sufficiente se raggiunge almeno l’1 per cento della cifra d’affari; laddove la qualificazione sia richiesta anche per una o più delle categorie OG3-A, OG3-B, OG4, OG5, OG6-A, OG6-B, OG7, OG8, la dotazione è sufficiente se raggiunge almeno il 3 per cento della cifra d’affari. Detta dotazione è costituita, per almeno il quaranta per cento, dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
8. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica, nonché con il libro dei cespiti; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale è comprovato con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee, nonché con il libro dei cespiti.
9. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 3, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati.
10. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 9, è documentato, dai soggetti tenuti alla sua redazione, con il bilancio riclassificato in conformità delle direttive europee, dagli altri soggetti, con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
11. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 7 e 9, concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
12. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 7, o i rapporti di cui al comma 9 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 3, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 7 e 9, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 3, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell’esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
13. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), l’impresa può avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 oppure qualificate ai sensi del presente articolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico è dimostrato mediante i CEL della cui condotta il direttore tecnico è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l’importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro riferito all’importo complessivo delle categorie e classificazioni e di 1.000.000 di euro riferito alle singole categorie conseguite con l’apporto di uno dei direttori tecnici. L’impresa può avvalersi dei lavori di cui al presente comma soltanto se siano decorsi almeno cinque anni dal precedente utilizzo da parte di altra impresa, ad eccezione del caso in cui la precedente impresa utilizzatrice abbia cessato l’attività di costruzione.
14. Per le categorie di opere specializzate di cui all’allegato A indicate con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo, l’impresa dimostra, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico è presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla VII inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente. Dalla VIII classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.