Articolo 87 Qualificazione per specifiche categorie

1. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice nonché quelli previsti all’articolo 86, i requisiti di specializzazione occorrenti ai fini della qualificazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 89, comma 11, del medesimo codice sono i seguenti:

a) per le categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) per le categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento;

2) categoria OS 28: 70 per cento;

3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I CEL relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 86, i requisiti di qualificazione per le categorie di opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS2-A, OS2-B, OS6-B, OS 24-B e OS 25, sono stabiliti agli articoli.